Art. 30

Modifiche della direttiva 2001/82/CE

In vigore dal 6 mag 2009
Modifiche della direttiva 2001/82/CE La direttiva 2001/82/CE è modificata come segue: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga all’, la Commissione definisce un elenco di sostanze: — che sono indispensabili per trattare gli equidi, o — che comportano un maggiore beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi; e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.» 2) all’, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può modificare tali periodi d’attesa o stabilirne di nuovi. Così facendo, essa può distinguere tra alimenti, specie, vie di somministrazione ed allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:470:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche della direttiva 2001/82/CE (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo