Art. 30
Modifiche della direttiva 2001/82/CE
In vigore dal 6 mag 2009
Modifiche della direttiva 2001/82/CE
La direttiva 2001/82/CE è modificata come segue:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all’, la Commissione definisce un elenco di sostanze:
—
che sono indispensabili per trattare gli equidi, o
—
che comportano un maggiore beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi;
e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»
2)
all’, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione può modificare tali periodi d’attesa o stabilirne di nuovi. Così facendo, essa può distinguere tra alimenti, specie, vie di somministrazione ed allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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