Art. 10
Sostanze farmacologicamente attive contenute in biocidi impiegati nel settore zootecnico
In vigore dal 6 mag 2009
Sostanze farmacologicamente attive contenute in biocidi impiegati nel settore zootecnico
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, punto ii), della direttiva 98/8/CE, per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere utilizzate in biocidi impiegati nel settore zootecnico, il limite massimo di residui è stabilito:
a)
secondo la procedura di cui all’ del presente regolamento per:
i)
le combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto incluse nel programma di lavoro decennale di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE;
ii)
le combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto da includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per le quali un fascicolo è stato accettato dall’autorità competente come previsto all’, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva prima del 6 luglio 2009;
b)
secondo la procedura di cui all’ del presente regolamento e sulla base di una domanda presentata a norma dell’ del presente regolamento per tutte le altre combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto da includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, per le quali gli Stati membri o la Commissione ritengono necessario determinare un limite massimo di residui.
2. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive di cui al paragrafo 1 a norma dell’. Ai fini della classificazione, la Commissione adotta il regolamento di cui all’, paragrafo 1.
Tuttavia, le eventuali disposizioni specifiche relative alle condizioni d’uso delle sostanze classificate conformemente al primo comma del presente paragrafo sono stabilite a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
3. I costi delle valutazioni effettuate dall’agenzia a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono coperti dal bilancio dell’agenzia di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004. Ciò non si applica tuttavia ai costi della valutazione effettuata da un relatore designato, a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento, per la determinazione di un limite massimo di residui nel caso in cui detto relatore sia stato designato da uno Stato membro che abbia già ricevuto una tassa per tale valutazione sulla base dell’ della direttiva 98/8/CE.
L’ammontare delle tasse per le valutazioni effettuate dall’agenzia e dal relatore a seguito di una domanda formulata conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è stabilito a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’agenzia europea di valutazione dei medicinali (17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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