Art. 11
Riesame di un parere
In vigore dal 6 mag 2009
Riesame di un parere
La Commissione, il richiedente di cui all’ o uno Stato membro che, in seguito a nuove informazioni, ritengano necessario il riesame di un parere al fine di tutelare la salute umana o degli animali, possono chiedere all’agenzia di formulare un nuovo parere sulla sostanza in esame.
Se è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento per determinati prodotti alimentari o specie, si applicano gli per la determinazione di un limite massimo di residui per detta sostanza per altri prodotti alimentari o specie.
La richiesta di cui al primo comma è corredata di informazioni che spieghino la questione da trattare. Al nuovo parere si applicano, a seconda dei casi, l’, paragrafi da 2 a 4, o l’, paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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