Art. 31

Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004

In vigore dal 6 mag 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004 All’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) esprimere un parere sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari e di biocidi impiegati nel settore zootecnico accettabili negli alimenti d’origine animale, a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (*1). (*1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11 »."
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