Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2001/82/CE, all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
b)
«animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:470:oj#art-2