Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 6 mag 2009
Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:
a)
la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
b)
il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un’immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
b)
alle sostanze rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l’utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze ß-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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