Art. 16
Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti
In vigore dal 6 mag 2009
Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti
1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all’interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.
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