Art. 18

Definizione e riesame

In vigore dal 6 mag 2009
Definizione e riesame Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione può definire valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), b) o c). I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente alla luce dei nuovi dati scientifici relativi alla sicurezza degli alimenti, dei risultati delle indagini e degli esami analitici di cui all’ e del progresso tecnologico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
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