Art. 26

Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

In vigore dal 6 mag 2009
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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