Art. 27

Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

In vigore dal 6 mag 2009
Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 1.   Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche. 2.   Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all’agenzia una richiesta di parere sull’estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell’. Si applica l’.
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Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo