Art. 17

Procedura

In vigore dal 6 mag 2009
Procedura 1.   Ai fini della classificazione di cui all’ la Commissione elabora un progetto di regolamento entro trenta giorni dal ricevimento di un parere dell’agenzia a norma dell’ o 11, a seconda dei casi. La Commissione elabora inoltre un progetto di regolamento entro trenta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezione da parte della delegazione della Comunità, a favore della determinazione del limite massimo di residui di cui all’, paragrafo 3. Se è richiesto il parere dell’agenzia e il progetto di regolamento non è conforme a tale parere, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi alla base di tale divergenza. 2.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, ed entro trenta giorni dalla fine di tale procedura. 3.   In caso di procedura accelerata ai sensi dell’, la Commissione adotta il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, ed entro quindici giorni dalla fine di tale procedura.
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Procedura (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo