Art. 24
Azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata
In vigore dal 6 mag 2009
Azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata
1. Nel caso in cui i risultati degli esami analitici siano al di sotto dei valori di riferimento per interventi, l’autorità competente svolge le indagini previste dalla direttiva 96/23/CE al fine di determinare se vi sia stata somministrazione illecita di una sostanza farmacologicamente attiva vietata o non autorizzata e, se del caso, applica la sanzione prevista.
2. Nel caso in cui i risultati di tali indagini o esami analitici effettuati su prodotti della stessa origine indichino uno schema ricorrente rivelatore di un potenziale problema, l’autorità competente tiene un registro dei risultati e informa la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all’.
3. Se del caso, la Commissione presenta proposte e, qualora si tratti di prodotti originari di paesi terzi, porta la questione all’attenzione dell’autorità competente del paese o dei paesi interessati chiedendo chiarimenti sulla presenza ricorrente di residui.
4. Sono adottate norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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