Art. 23
Immissione in commercio
In vigore dal 6 mag 2009
Immissione in commercio
Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:
a)
classificata conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
b)
non classificata conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,
sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l’ della direttiva 2001/82/CE.
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