Art. 22
Circolazione degli alimenti
In vigore dal 6 mag 2009
Circolazione degli alimenti
Gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l’importazione o l’immissione in commercio di alimenti di origine animale per ragioni connesse ai limiti massimi di residui o ai valori di riferimento per interventi qualora il presente regolamento e le relative misure di esecuzione siano stati rispettati.
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