Art. 21

Metodi analitici

In vigore dal 6 mag 2009
Metodi analitici Per l’analisi dei residui l’agenzia consulta i laboratori comunitari di riferimento designati dalla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004 sui metodi analitici appropriati ai fini del rilevamento dei residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui a norma dell’ del presente regolamento. Al fine di armonizzare i controlli, l’agenzia fornisce informazioni relative a tali metodi ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento designati in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.
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Metodi analitici (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/470) — Testo vigente | Portale Normativo