Art. 71

Informazioni concernenti gli estremi e le lingue

In vigore dal 18 dic 2008
Informazioni concernenti gli estremi e le lingue 1.   Entro il 18 settembre 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’, paragrafo 2; b) i mezzi di impugnazione di cui all’; c) la procedura di riesame ai fini dell’applicazione dell’ nonché i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali competenti; d) i nomi e gli estremi delle rispettive autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’, paragrafo 3; e) i nomi e gli estremi dei rispettivi enti pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’, paragrafo 3; f) i nomi e gli estremi delle autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell’; g) le lingue accettate per la traduzione dei documenti ai sensi degli ; h) le lingue accettate dalle rispettive autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell’. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi delle autorità giurisdizionali ed altre autorità di cui alle lettere a), c) e f). 3.   La Commissione tiene tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
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Informazioni concernenti gli estremi e le lingue (Art. 71 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo