Art. 49
Designazione delle autorità centrali
In vigore dal 18 dic 2008
Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un’autorità centrale e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente all’interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.
3. La designazione della o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione in conformità dell’.
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