Art. 50
Funzioni generali delle autorità centrali
In vigore dal 18 dic 2008
Funzioni generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali:
a)
cooperano tra di loro, anche con scambi d’informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,
b)
cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali adottano misure per agevolare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
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