Art. 52

Procura

In vigore dal 18 dic 2008
Procura L’autorità centrale dello Stato membro richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
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Procura (Art. 52 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo