Art. 52 · Procura

Art. 52

Procura

In vigore dal 18 dic 2008
Procura L’autorità centrale dello Stato membro richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
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