Art. 54
Spese a carico dell’autorità centrale
In vigore dal 18 dic 2008
Spese a carico dell’autorità centrale
1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali non possono addebitare alcuna spesa all’istante per i servizi da esse forniti in virtù del presente regolamento, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta di una misura specifica ai sensi dell’.
Ai fini del presente paragrafo, le spese connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese eccezionali.
3. L’autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.
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