Art. 53

Richiesta di misure specifiche

In vigore dal 18 dic 2008
Richiesta di misure specifiche 1.   Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’ o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta. 2.   Quando viene presentata una richiesta di misure previste dall’, paragrafo 2, lettere b) e c), l’autorità centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione dell’. Tuttavia, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, se del caso corredata dell’estratto di cui agli o 48. L’autorità centrale richiesta comunica le informazioni ottenute all’autorità centrale richiedente. Ove le informazioni siano state ottenute in applicazione dell’, tale comunicazione riguarda soltanto l’indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza di un reddito o di beni del debitore in tale Stato. Se l’autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l’autorità centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità. 3.   Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato membro richiedente. 4.   Per le richieste di cui al presente articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all’allegato V.
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Richiesta di misure specifiche (Art. 53 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo