Art. 55

Presentazione delle domande tramite le autorità centrali

In vigore dal 18 dic 2008
Presentazione delle domande tramite le autorità centrali Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante.
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Presentazione delle domande tramite le autorità centrali (Art. 55 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo