Art. 56

Domande proponibili

In vigore dal 18 dic 2008
Domande proponibili 1.   Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande: a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione; b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto; c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione; d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto; e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto. 2.   Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande: a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto; b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto. 3.   Per le domande ai sensi del presente articolo, l’assistenza e la rappresentanza di cui all’, lettera b), sono fornite dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone. 4.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.
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Domande proponibili (Art. 56 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo