Art. 20
Documenti ai fini dell’esecuzione
In vigore dal 18 dic 2008
Documenti ai fini dell’esecuzione
1. Per l’esecuzione di una decisione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione:
a)
una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b)
l’estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine mediante il modulo di cui all’allegato I;
c)
se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo;
d)
se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l’esecuzione della decisione è contestata.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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