Art. 48

Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici

In vigore dal 18 dic 2008
Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici 1.   Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV. 2.   Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.
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Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (Art. 48 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo