Art. 27

Competenza territoriale

In vigore dal 18 dic 2008
Competenza territoriale 1.   L’istanza di dichiarazione di esecutività è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’. 2.   La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.
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Competenza territoriale (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo