Art. 29

Mancata produzione dell’estratto

In vigore dal 18 dic 2008
Mancata produzione dell’estratto 1.   Qualora l’estratto di cui all’, paragrafo 1, lettera b), non venga prodotto, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla sua produzione. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
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Mancata produzione dell’estratto (Art. 29 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo