Art. 29 · Mancata produzione dell’estratto

Art. 29

Mancata produzione dell’estratto

In vigore dal 18 dic 2008
Mancata produzione dell’estratto 1.   Qualora l’estratto di cui all’, paragrafo 1, lettera b), non venga prodotto, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla sua produzione. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:4(1):oj#art-29