Art. 30
Dichiarazione di esecutività
In vigore dal 18 dic 2008
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell’ non appena espletate le formalità di cui all’ e al più tardi entro trenta giorni dopo l’espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
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