Art. 24
Motivi di rifiuto del riconoscimento
In vigore dal 18 dic 2008
Motivi di rifiuto del riconoscimento
Le decisioni non sono riconosciute:
a)
se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico;
b)
se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
c)
se sono incompatibili con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
d)
se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi delle lettere c) o d).
Storico versioni
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