Art. 31
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
In vigore dal 18 dic 2008
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Storico versioni
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