Art. 31

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione

In vigore dal 18 dic 2008
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione 1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
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Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo