Art. 32
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
In vigore dal 18 dic 2008
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità dell’.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’ anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non risiede abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-32