Art. 28
Procedura
In vigore dal 18 dic 2008
Procedura
1. La domanda di dichiarazione di esecutività è corredata dei seguenti documenti:
a)
una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b)
un estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine utilizzando il modulo di cui all’allegato II, fatto salvo l’;
c)
se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene presentata la domanda, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente investita della domanda non può esigere che l’istante fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta nel quadro del ricorso di cui agli o 33.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-28