Art. 26
Esecutività
In vigore dal 18 dic 2008
Esecutività
Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-26