Art. 26

Esecutività

In vigore dal 18 dic 2008
Esecutività Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.
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Esecutività (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo