Art. 25
Sospensione del procedimento di riconoscimento
In vigore dal 18 dic 2008
Sospensione del procedimento di riconoscimento
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine per la presentazione di un ricorso.
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