Art. 23

Riconoscimento

In vigore dal 18 dic 2008
Riconoscimento 1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta. 3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
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Riconoscimento (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo