Art. 22

Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia

In vigore dal 18 dic 2008
Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.
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