Art. 21
Diniego o sospensione dell’esecuzione
In vigore dal 18 dic 2008
Diniego o sospensione dell’esecuzione
1. I motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione dei paragrafi 2 e 3.
2. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione.
La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.
3. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine a norma dell’.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione sospende l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d’origine.
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