Art. 19

Diritto di chiedere il riesame

In vigore dal 18 dic 2008
Diritto di chiedere il riesame 1.   Il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d’origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se: a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; o b) non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione. 2.   Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto agisce tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. 3.   Se l’autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida. Se l’autorità giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento.
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Diritto di chiedere il riesame (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo