Art. 22 · Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia

Art. 22

Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia

In vigore dal 18 dic 2008
Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.
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