Art. 25 · Sospensione del procedimento di riconoscimento

Art. 25

Sospensione del procedimento di riconoscimento

In vigore dal 18 dic 2008
Sospensione del procedimento di riconoscimento L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine per la presentazione di un ricorso.
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