Art. 69

Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore

In vigore dal 18 dic 2008
Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore 1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 307 del trattato. 2.   Nonostante il paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri. 3.   Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta convenzione prevede, per quanto riguarda il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione di decisioni: a) procedure semplificate e accelerate per l’esecuzione di decisioni in materia di alimenti; e b) disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato più favorevoli di quelle previste al capo V del presente regolamento. Tuttavia, l’applicazione di tale convenzione non priva il convenuto della tutela offertagli dagli del presente regolamento.
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Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore (Art. 69 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo