Art. 67

Recupero dei costi

In vigore dal 18 dic 2008
Recupero dei costi Fatto salvo l’, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di quest’ultima lo permette.
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Recupero dei costi (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo