Art. 66

Traduzione dei documenti giustificativi

In vigore dal 18 dic 2008
Traduzione dei documenti giustificativi Fatti salvi gli , l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.
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Traduzione dei documenti giustificativi (Art. 66 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo