Art. 66
Traduzione dei documenti giustificativi
In vigore dal 18 dic 2008
Traduzione dei documenti giustificativi
Fatti salvi gli , l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.
Storico versioni
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