Art. 64

Enti pubblici in qualità di istanti

In vigore dal 18 dic 2008
Enti pubblici in qualità di istanti 1.   Ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine «creditore» comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti. 2.   Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente. 3.   Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di: a) una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti; b) una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. 4.   L’ente pubblico che chiede il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l’erogazione di prestazioni al creditore.
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Enti pubblici in qualità di istanti (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo