Art. 62
Trasmissione e uso delle informazioni
In vigore dal 18 dic 2008
Trasmissione e uso delle informazioni
1. Secondo il caso, le autorità centrali trasmettono, all’interno del loro Stato membro, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, alle autorità giurisdizionali competenti, alle autorità competenti incaricate di notificare o comunicare atti e alle autorità competenti incaricate dell’esecuzione di una decisione.
2. Qualsiasi autorità, anche giurisdizionale, a cui sono state trasmesse informazioni in applicazione dell’ può utilizzarle all’unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari.
Ad eccezione delle informazioni riguardanti l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, non possono essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale richiedente, salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a un’autorità giurisdizionale.
3. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’ non può conservare tale informazione oltre il periodo necessario ai fini per i quali è stata trasmessa.
4. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’ ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.
Storico versioni
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