Art. 63
Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni
In vigore dal 18 dic 2008
Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni
1. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni è avvisata della comunicazione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.
2. Se l’avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all’autorità centrale richiesta.
Storico versioni
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