Art. 46
Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
In vigore dal 18 dic 2008
Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.
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