Art. 70

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In vigore dal 18 dic 2008
Informazioni messe a disposizione dei cittadini Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini: a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari; b) una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all’; c) una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’; d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
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Informazioni messe a disposizione dei cittadini (Art. 70 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo