Art. 70
Informazioni messe a disposizione dei cittadini
In vigore dal 18 dic 2008
Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini:
a)
una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;
b)
una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all’;
c)
una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’;
d)
una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.
Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
Storico versioni
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